I LIMITI PRATICI DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA ED IL PROCEDIMENTO EX ART. 492 BIS C.P.C. – LA FORMULA PROCESSUALE

Il procedimento attraverso il quale il creditore può soddisfare le proprie pretese nei confronti del debitore inadempiente è stato da sempre sottoposto ad una grande incognita: l’individuazione dei beni del debitore da sottoporre ad espropriazione forzata.

L’esperienza insegna che il pignoramento mobiliare presso il debitore, anche quando si concluda con esito positivo, spessissimo non giova al creditore a causa della notevole difficoltà a vendere i beni pignorati che, anche se venduti, di solito consentono un ricavato nettamente inferiore al credito fatto valere.

L’ulteriore ipotesi del pignoramento immobiliare, quale possibile strumento per la soddisfazione del credito, incontra il grande limite dei costi elevati della procedura.

Il creditore procedente, infatti, dovrà attentamente valutare i costi da sostenere prima di iniziare una procedura espropriativa immobiliare, costi che consistono in una tassazione maggiore (il contributo unificato è superiore a quello previsto per le altre procedure), in spese per la trascrizione del pignoramento nonché, soprattutto, nel pagamento dei compensi dovuti ai professionisti nominati dal Giudice: il consulente tecnico per la stima ed il delegato per la vendita.

La valutazione da fare circa il possibile esperimento dell’azione esecutiva immobiliare, dunque, dovrà tenere nella giusta considerazione la proporzione tra il credito fatto valere ed i costi da sostenere.

L’ulteriore possibile azione espropriativa, che normalmente risulta essere la più proficua per crediti relativamente bassi, è quella contemplata dall’art. 543 c.p.c. del pignoramento presso terzi.

L’azione consiste nel pignorare i beni o i crediti del proprio debitore che siano rispettivamente detenuti o vantati dal terzo.

Le ipotesi più ricorrenti sono quelle del pignoramento degli emolumenti dovuti al debitore dal proprio datore di lavoro o dall’ente previdenziale, ovvero del pignoramento dei depositi intrattenuti dal debitore presso gli istituti di credito.

L’azione espropriativa mobiliare presso il terzo trova da sempre il limite della difficoltà ad individuare il soggetto terzo da pignorare.

In quale banca il debitore ha i propri risparmi? Chi è il suo datore di lavoro? Percepisce pensioni?

Queste le domande che ogni creditore si pone e che spesso rimangono senza risposta.

Un primo tentativo di risolvere le problematiche connesse alla ricerca dei beni del debitore da pignorare veniva fatto dal legislatore del 2006 (L. 1 marzo 2006 n. 52), con l’introduzione del comma 7, dell’art. 492 c.p.c., con il quale veniva attribuito all’Ufficiale Giudiziario il potere di ricercare i beni del debitore attraverso l’accesso alle banche dati informatiche.

Il legislatore aveva previsto che: “In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario

La norma, tuttavia, prevedeva due presupposti affinchè l’Ufficiale Giudiziario venisse investito di tale compito: il pregresso esperimento di un’azione esecutiva, rimasta infruttuosa, ed una specifica richiesta del creditore di procedere all’interrogazione presso le banche dati pubbliche.

La disposizione in esame, nonostante la sua natura evidentemente innovativa rispetto al passato, non trovò pratica applicazione, in considerazione della mancata dotazione degli uffici preposti degli strumenti di accesso alle banche dati informatiche.

Successivamente, preso atto di quanto sopra, il legislatore, con l’art. 19, comma 1, lett. d)D.L. 12 settembre 2014, n. 132; convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto l’art. 492 bis del c.p.c., che contiene importanti novità rispetto al precedente testo del comma 7, dell’art. 492 c.p.c. che, contestualmente, è stato abrogato.

La norma in esame ha eliminato l’obbligo del preventivo tentativo di pignoramento dei beni del debitore, con la conseguente possibilità per il creditore procedente di richiedere all’Ufficiale Giudiziario la ricerca dei beni del debitore attraverso le banche dati pubbliche, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente.

L’accesso alle banche dati, tuttavia, ai sensi dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c., sarebbe dovuto essere regolato da un apposito decreto del Ministero della Giustizia, che avrebbe dovuto stabilire le modalità di accesso e ricerca alle banche dati da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

Il decreto in questione non è mai stato attuato per cui, con il D.L. n. 83/2015, il legislatore ha innanzitutto modificato il secondo ed il terzo comma dell’art. 492 bis che adesso prevede:

Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.”

Nel contempo, considerata la mancata attuazione del decreto previsto dall’art.  155-quater disp. att. c.p.c., il legislatore del 2015 ha introdotto una nuova disposizione contenuta nell’art. 155-quinques disp. att. c.p.c , titolato “Accesso alle banche dati tramite i gestori”, che così dispone:

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma .”

La disposizione in esame, dunque, risolve i problemi della ricerca dei beni del debitore, “delegando” all’uopo lo stesso creditore.

Quest’ultimo, previa notifica dell’atto di precetto e del titolo (salvo i casi di urgenza), dovrà rivolgere istanza ex art. 492 bis c.p.c. al Presidente del Tribunale, competente per l’esecuzione.

A questo punto, il Tribunale adito, verificata la legittimazione dell’istante a procedere in executivis, autorizzerà la ricerca dei beni del debitore attraverso le banche dati quali: l’Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, il Pubblico Registro Automobilistico e le Banche dati degli enti di previdenza.

Dal punto di vista pratico, l’istanza va depositata, anche telematicamente, innanzi alla Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale Competente.

All’atto del deposito va redatta la nota di iscrizione a ruolo, accompagnata dal solo contributo unificato determinato nella misura di € 43,00.

Per esperienza diretta, sia il Tribunale di Palermo che quello di Termini Imerese hanno ritenuto ammissibile l’istanza ed emesso il provvedimento autorizzatorio in tempi brevi.

Rimane da verificare la tempistica con la quale le amministrazioni che gestiscono le banche dati esiteranno l’istanza, notificata con l’allegato provvedimento del Tribunale.

Si ritiene che un eventuale ritardo nelle risposte determinerebbe un’inevitabile vanificazione dell’intera procedura.

Per completezza abbiamo ritenuto di allegare alla presente il fax-simile dell’istanza ex art. 492 bis.

TRIBUNALE DI _________

ILL.MO SIG. PRESIDENTE

istanza per l’autorizzazione alla ricerca dei beni

ex art. 492 bis c.p.c.

Del Sig.           , nato a        il           , C.F.          , ivi residente in via        n.   , ed ivi elettivamente domiciliato in Via         n.     , presso lo studio dell’Avv.         , C.F. (e – mail:, pec:, fax  ), giusta procura a margine del presente atto,

PREMESSO

– Che in data   l’istante proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento, onde ottenere, nei confronti dei Sigg. Tizio, Caio e Sempronio, il pagamento delle somme spettantegli in virtù di _______;

– Che, con decreto del , depositato in cancelleria il     , munito di formula esecutiva in data   e notificato il      , il Tribunale Civile di     così disponeva:

P.Q.M. Il Tribunale di   , respinta ogni contraria domanda e definitivamente pronunciando:

Condanna Tizio (nato a    il    C.F.     ), Caio (nato a    il    C.F. ), ….”;

–  Che il predetto provvedimento, munito di formula esecutiva, veniva notificato, unitamente e contestualmente al relativo atto di precetto, in data       ;

– Che, essendo trascorso il termine dilatorio previsto dalla legge ed essendo risultata vana ogni richiesta di pagamento, il Sig.       ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in forza ed in virtù del soprarichiamato titolo esecutivo.

Tutto ciò premesso, voglia

L’ILL.MO SIG. PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE DI ______

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 492 bis c.p.c.,

Autorizzare l’istante ad effettuare la ricerca dei beni dei suddetti debitori, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., mediante richiesta ai gestori delle banche dati, menzionate dal predetto art. 492 bis c.p.c., alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere, rappresentando che, allo stato, l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario con modalità telematiche alle predette banche dati non può essere disposto poiché non risulta emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

Con osservanza.

Si allegano:

– Copia ricorso per ingiunzione di pagamento e relativo decreto n.     del     ;

– Copia atto di precetto del         , notificato il    .

Luogo, data

Avv.