Una nuova decisione di un Giudice di merito conferma l’orientamento maggioritario venutosi a formare in giurisprudenza in materia di usura bancaria, a seguito della nota sentenza n. 350/2013, con la quale è stato espresso il principio di diritto secondo cui il tasso di interesse è usurario anche se la soglia di legge è superata per effetto dell’applicazione degli interessi di mora.
Ciò significa che, al fine di classificare un mutuo come usurario, per la cosiddetta determinazione del tasso soglia, rilevano anche il tasso di mora e le altre spese sostenute dalla parte mutuataria.
Tale interpretazione, trova conforto normativo non solo nel tenore letterale della legge n. 108/1996, che ha definito chiaramente i parametri per determinare il tasso soglia, e dell’art. 644 c.p. secondo cui “… per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito”, ma anche nei passati arresti giurisprudenziali. A puro titolo esemplificativo si richiama la pronuncia n. 5324 del 2003 con la quale la Suprema Corte ha statuito: “In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge.”.
Sulla base dei summenzionati principi, il Tribunale di Enna, con sentenza n. 25/2015 del 12.01.2015, emessa in esito ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall’Istituto di credito, ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale con la quale erano stati previsti interessi sulla somma data a mutuo, in misura ultra legale.
Il Giudice del merito, dopo aver dichiarato la nullità di detta clausola, ha statuito che l’opponente fosse obbligato alla restituzione in favore della banca della sola sorte data a mutuo, detratte le rate già versate.
La sentenza è particolarmente interessante perché si pone come ulteriore punto di riferimento per gli operatori del diritto in ordine al vasto e tanto dibattuto argomento dell’usura bancaria.
Essa rappresenta soprattutto una delle prime decisioni in materia delle Corti di merito Siciliane.