Gli avvocati Dario Vitrano e Laura Gancitano sono iscritti nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), istituito presso il consiglio dell’ordine del distretto di Corte d’appello di Palermo.
Il patrocinio per i non abbienti (“gratuito patrocinio”) è previsto dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo unico spese di giustizia”) che, al successivo articolo 76, riconosce il diritto ad essere ammesso al gratuito patrocinio a chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68. L’articolo 76, al comma 2, stabilisce che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare è quello derivante dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo, da ciascun componente della famiglia, compreso il soggetto istante.
Tuttavia, l’articolo 92 del Testo unico spese di giustizia prevede, con riferimento ai procedimenti penali, la possibilità di elevare i suddetti limiti reddituali di euro 1.032,91, per ogni familiare convivente.
Il citato articolo 76, al comma 4, stabilisce che si tiene conto del solo reddito dell’istante quando oggetto della causa sono diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (pure se consensuale ex art. 711 c.p.c.), con la conseguenza che, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato, in tali casi, con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi, tra le posizioni dei coniugi, rende operante la deroga di cui al citato articolo 76, comma 4, del Testo unico spese di giustizia.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 76 del Testo unico spese di giustizia, ai fini della determinazione dei limiti reddituali per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che sono esenti per legge dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva. Nella determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, va incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ricorrendo i requisiti sopra indicati, il cliente dello Studio potrà richiedere di approntare le istanze necessarie alla propria ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e, se ammesso dal competente COA e/o dall’Autorità Giudiziaria adita, non sarà obbligato al pagamento dei compensi professionali