Nel chiaro intento di perseguire esigenze di chiarezza, sinteticità e di tutela del diritto di difesa, il Primo Presidente delle Suprema Corte di Cassazione ed il Presidente del Consiglio Nazionale Forenze, in data 17-18.12.2015 hanno sottoscritto due protocolli d’intesa, tendenti a fornire ai legali gli elementi chiave per la redazione del ricorso in Cassazione in materia Civile e Tributaria, nonché in materia Penale.

I documenti, pubblicati sul sito del Consiglio Nazionale Forense, forniscono le regole essenziali per la redazione del ricorso in Cassazione, a partire dall’impostazione di pagina, sino all’esatta individuazione delle modalità attraverso le quali il difensore dovrà ottemperare al rispetto del principio dell’autosufficienza del ricorso.

Si riporta appresso la riproduzione esatta dello schema per il ricorso in cassazione in materia civile e tributaria:

“Redazione dei ricorsi

I ricorsi dovranno essere redatti secondo il seguente:

Schema

Utilizzare fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie).

Parte ricorrente:

Cognome e Nome / Denominazione sociale Data e luogo di nascita / Legale rappresentante Luogo di residenza / Sede sociale Codice fiscale Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax) Domicilio eletto Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)

Parte intimata:

Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente

Sentenza impugnata:

Indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato)

Oggetto del giudizio:

Indicare un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.

Valore della controversia.

Indicare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato

Sintesi dei motivi:

Enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso.

Svolgimento del processo:

L’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.

Motivi di impugnazione:

In questa parte trova spazio l’esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine.

Conclusioni:

In questa parte trova spazio l’indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc.. Documenti allegati Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

NOTA FINALE:

Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Note:

1) Tutte le indicazioni contenute nel modulo sopra riportato, comprese quelle sulle misure dimensionali, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi e alle memorie previste dall’art. 378 cod. proc. civ. Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, all’esposizione dei relativi motivi si applica la previsione di cui al successivo punto n. 3), ultimo periodo.

2) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.

3) Nel caso che per la particolare complessità del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.

4) La eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo) che la contiene, può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.

5) Nei limiti dimensionali complessivi sono da intendersi come esclusi, oltre all’intestazione e all’indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l’elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, la procura in calce e la relazione di notificazione.

Il principio di autosufficienza:

Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:

1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;

2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce;

3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;

4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso”.

Concludendo si può senz’altro ritenere che lo schema sopra riportato costituisca uno strumento utilissimo per il legale chiamato a redigere il ricorso in Cassazione, fornendone le linee guida il cui rispetto, sebbene non sia previsto a pena di sanzione, consente di limitare i rischi di inammissibilità dell’atto legati ad aspetti meramente formali.

Avv. Dario Vitrano